“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e’ disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita’ previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche’ per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.