Comunicazione RLS – istruzioni

c-26-2009 rls

c-43-2009

untitled-[1.2]
Aderendo all’invito del dott. Pugliese, Vicario della sede INAIL di
Catania, si provvede ad inoltrare il messaggio pervenuto e relativo
all’ESONERO per le istituzioni scolastiche della comunicazione del
nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nominato
dalla RSU o, eventualmente, dall’assemblea dei lavoratori.
Cordiali saluti
Giuseppe Penna DSGA IISS “De Felice – Olivetti” CATANIA
tel 095 6136270 fax 095 8183932
————————– Messaggio originale —————————
Oggetto: I: Comunicazione RLS – istruzioni
Da: “Pugliese Mario” <m.pugliese@inail.it>
Data: Mar, 14 Aprile 2015 12:58 pm
A: “ctis03400l@istruzione.it” <ctis03400l@istruzione.it>
————————————————————————–
Egregio Direttore Amministrativo
Sono tempestato dalla richiesta di Scuole Pubbliche che chiedono
informazione sulla …registrazione on-line per la comunicazione RLS, NON
capendo affatto la questione dell’esonero. La prego di fare girare allora
il testo dell’articolo 3 TU Sicurezza, riportato in calce, citato nella
nostra circolare 43/2009, nella sua versione aggiornata dal Governo a
dicembre 2014.
La ringrazio.
Il Vicario
f.to Mario Pugliese
Articolo 3 – Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici
all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la
tutela della salute e sicurezza del personale nel
corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa
l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre
Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro1 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400(N), dai Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di
Decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli
organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i
musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei
beni artistici storici e culturali. Con Decreti, da
emanare entro cinquantacinque mesi2 dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400(N), su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto
della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271(N), in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi
da pesca, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298(N), e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di
cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella
Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e relativi
Decreti di attuazione.
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le
disposizioni attuative dell’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547(N), e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164(N), richiamate dalla
Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e dai
relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato
comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.4
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce
Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento
delle rispettive attività, individuate entro il 31
dicembre 20105 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il
1 Ai sensi dell’articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato
sul S.O. n. 174
alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune
misure organizzative, … omissis … il termine di applicazione delle
disposizioni di cui …
omissis … all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo e’ differito di dodici mesi”. Tale disposizione entra in
vigore il
31/07/2010.
2 termine così modificato dall’art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012
n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio2012 n. 57, pubblicata sulla G.U.
n. 162
del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall’art. 2 comma 51
della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 docembre
2010 n. 225,
pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2)
dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39
alla G.U. n. 48 del 28
Febbraio 2010]
3 Frase così modificata dall’art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre
2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14
4 Comma così modificato dall’art. 1 comma 1 del decreto-legge 12 maggio
2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2012, come
modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata
sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;
5 Ai sensi della tabella richiamata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n.
225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul
S.O. n. 53 alla
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31
marzo 2011.
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Pagina 4 di 174
Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita
la Commissione consultiva permanente per

Mario Pugliese
Vicario Sede INAIL Catania
Via Cifali, 76/A – 95123 Catania
tel: 095.7190512<tel:02.62586593> NetFax: 0622798287<tel:02.62586593>
catania@inail.it<mailto:catania@inail.it> –
catania@postacert.inail.it<mailto:catania@postacert.inail.it>
e-mail: m.pugliese@inail.it<mailto:r.randazzo@inail.it>
Da: Pugliese Mario
Inviato: giovedì 9 aprile 2015 10:52
A: ‘ctis03400l@istruzione.it’
Oggetto: Comunicazione RLS – istruzioni

Si trasmettono in allegato le uniche circolari Inail che regolamentano le
modalità di trasmissione dei nominativi dei RLS, in particolare per
quanto riguarda la Scuola Pubblica in giallo sono evidenziati le
disposizioni vigenti di esonero dalla comunicazione RLS.
Si prega per quanto possibile di dare massima diffusione.

Mario Pugliese
Vicario Sede INAIL Catania
Via Cifali, 76/A – 95123 Catania
tel: 095.7190512<tel:02.62586593> NetFax: 0622798287<tel:02.62586593>
catania@inail.it<mailto:catania@inail.it> –
catania@postacert.inail.it<mailto:catania@postacert.inail.it>
e-mail: m.pugliese@inail.it<mailto:r.randazzo@inail.it>

I commenti sono chiusi.