Egregio Direttore Amministrativo

Sono tempestato dalla richiesta di Scuole Pubbliche che chiedono informazione sulla …registrazione on-line per la comunicazione RLS, NON capendo affatto la questione dell’esonero. La prego di fare girare allora il testo dell’articolo 3 TU Sicurezza, riportato in calce,  citato nella nostra circolare 43/2009, nella sua versione aggiornata dal Governo a dicembre 2014.

La ringrazio.

Il Vicario

f.to Mario Pugliese

 

 

 

 

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle

destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle

università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli

istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del

presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio

espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel

corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre

Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio

nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro1 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(N), dai Ministri

competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate,

compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale

rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i

musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con Decreti, da

emanare entro cinquantacinque mesi2 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,

comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400(N), su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a

consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività

lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), in ambito portuale, di cui al

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 298(N), e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo

decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e relativi

Decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio

1999, n. 271(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le

disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(N), e del decreto del

Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164(N), richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191(N), e dai

relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi

alle camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro

trenta giorni dalla data di assegnazione.4

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di

volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale

soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo

sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31

dicembre 20105 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il

1 Ai sensi dell’articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174

alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, … omissis … il termine di applicazione delle disposizioni di cui …

omissis … all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi”. Tale disposizione entra in vigore il

31/07/2010.

2 termine così modificato dall’art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162

del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 docembre 2010 n. 225,

pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28

Febbraio 2010]

3 Frase così modificata dall’art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

4 Comma così modificato dall’art. 1 comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, come

modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;

5 Ai sensi della tabella richiamata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla

G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pagina 4 di 174

Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per

 

Mario Pugliese

Vicario Sede INAIL  Catania

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tel: 095.7190512   NetFax: 0622798287

catania@inail.it –  catania@postacert.inail.it

e-mail: m.pugliese@inail.it

 

 

Da: Pugliese Mario
Inviato: giovedì 9 aprile 2015 10:52
A: 'ctis03400l@istruzione.it'
Oggetto: Comunicazione RLS - istruzioni

 

Si trasmettono in allegato le uniche circolari Inail che regolamentano le modalità di trasmissione dei nominativi dei RLS, in particolare per quanto riguarda la Scuola Pubblica in giallo sono evidenziati le disposizioni vigenti di esonero dalla comunicazione RLS.

Si prega per quanto possibile di dare massima diffusione.

 

Mario Pugliese

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